Le basi legali relative alla regolamentazione degli agenti refrigeranti sono contenute nella Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Dal 01.12.2013 è entrata in vigore un’importante modifica dell’Allegato «2.10 Prodotti refrigeranti» dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). È stato eliminato l’obbligo di autorizzazione per impianti di raffreddamento e pompe di calore con agenti refrigeranti stabili nell’aria. Al contrario, è stata limitata la messa in circolazione di impianti stazionari che funzionano con sostanze stabili nell’aria per diverse applicazioni. A seconda della potenza di raffreddamento, è vietata l’applicazione con agente refrigerante stabile all’aria (si veda ORRPChim Allegato 2.10 cifra 2.1 cpv. 3). L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può tuttavia concedere deroghe a tale divieto (si veda ORRPChim Allegato 2.10 cifra 2.2 cpv. 5).
Gli impianti stazionari con più di 3 kg di agente refrigerante stabile nell’aria vanno annunciati all’Ufficio svizzero di notifica per installazioni di impianti frigoriferi e pompe di calore (SMKW) a Maur (www.smkw.ch).
Tutte le informazioni sulla ORRPChim si trovano alla pagina
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